Sport / Convegno a Fiumefreddo su “Discriminazioni nello sport e autonomia dei privati”. La normativa a tutela della persona e del diritto all’uguaglianza

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Il  Casale Papandrea di Fiumefreddo di Sicilia ha ospitato il convegno “Discriminazioni nello sport e autonomia dei privati”, organizzato dalla delegazione Sicilia Orientale dell’Unione Avvocati Europei, presieduta dall’avv. Claudio Fiume, collaborato dai colleghi Vincenzo Drago ed Enza Maniaci, che ha visto numerosi e qualificati relatori provenienti dal mondo giuridico e dello sport.

Avv. Claudio Fiume
Avv. Claudio Fiume

L’argomento su cui si è incentrato il convegno ha riguardato l’esame del mondo dello sport sotto il peculiare aspetto delle discriminazioni che hanno come scenario lo spettacolo sportivo, tema che riveste un ruolo di primaria importanza e di grande attualità per il ruolo  di primo piano che ha assunto lo sport nella comunità internazionale. Infatti, le squadre sportive sono molto spesso composte da persone di origine diversa per provenienza geografica, cultura, lingua e religione, così come il pubblico dello sport è multietnico ed estremamente eterogeneo. Frequentemente abbiamo assistito, soprattutto nel mondo del calcio, ad episodi di violenza e di discriminazione, con gravi manifestazioni di razzismo ed intolleranza, soprattutto sugli spalti e sugli striscioni esposti dai tifosi. Il diritto antidiscriminatorio si è progressivamente espanso in diversi settori, soprattutto per effetto dell’impatto della disciplina di matrice comunitaria, venendo ad incidere su molteplici fattori di discriminazione legati alla persona nel suo aspetto identitario ed esistenziale, quali il genere, l’etnia, la razza, la disabilità, l’orientamento sessuale e le convinzioni filosofico-religiose.

convegno-uaeAttraverso questa trama normativa, complessa e variegata, si è apprestata una rete protettiva ampia, che offre una gamma di strumenti di tutela di natura preventiva e cautelare, inibitoria, nonché rimediale e risarcitoria, per la salvaguardia e la promozione del diritto all’uguaglianza, nella sua declinazione del diritto alla non discriminazione, inteso non solo come principio informatore dell’ordinamento giuridico, ma anche e più propriamente nella prospettiva individuale, come diritto fondamentale della persona. Lo sport viene infatti progressivamente inteso come un’attività che l’individuo (non il solo cittadino) ha il diritto di svolgere ai sensi dell’art. 2 Cost., per il raggiungimento del massimo benessere psicofisico. La normativa antidiscriminatoria statuale trova la propria matrice prima di tutto nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che all’43 individua sotto il profilo sostanziale la nozione di discriminazione razziale, mentre all’art. 44 appresta sotto il profilo processuale tutela al soggetto leso, prevedendo un’azione civile ad hoc, oggetto poi di riedizione con l’art. 28 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che conserva il testuale riferimento alla possibilità del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, derivante dalla discriminazione. A tale normativa si sono poi affiancate le discipline dettate dai d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215 e n. 216 (di attuazione delle direttive 2000/43/CE sulla razza e origine etnica e 2000/78/CE relativa agli altri fattori di rischio), dalla L. 1 marzo 2006, n. 67 sulla disabilità, oltre che dal d.lgs. 11 aprile 2006 che adotta il c.d. Codice delle pari opportunità. Anche la normativa dell’ Unione Europea nell’ultimo decennio ha delineato nuove e più sofisticate tecniche di tutela.

pubblico-convegno-uaePiù in generale, il principio di non discriminazione costituisce un canone fondante del diritto comunitario, la cui applicazione è generalizzata in tutte le fattispecie, anche non disciplinate da norme specifiche anti-discriminazione. Ancora, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a norma del quale “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”, nonché l’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, laddove si afferma che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione” costituiscono norme fulcro.

In particolare, l’art. 165, n. 1, 2 cpv, TFUE prevede che l’Unione Europea contribuisca alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Inoltre, si stabilisce che l’azione dell’Unione sia intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani. Ancora, l’ art. 6 TFUE include lo sport nel novero delle materie in relazione alle quali l’Unione ha competenza solo per adottare azioni intese a sostenere, coordinare, o completare l’azione degli Stati membri.

Fino alla seconda metà degli anni ’90 lo sport è stato un settore per lungo tempo trascurato dall’Unione europea, è con il Trattato di Lisbona che si assiste dunque ad una inversione di tendenza netta sul punto, già peraltro inaugurata in occasione dell’emanazione del Libro bianco dell’11 luglio 2007, in cui si definisce lo sport come “un fenomeno sociale ed economico d’importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall’Unione europea”. Anche a livello internazionale il fenomeno sportivo riceve rilevante considerazione. Infatti a seguito del Congresso internazionale degli sport atletici del 1894 venne costituito il Comitato olimpico internazionale (CIO), rientrante tra le organizzazioni non governative, che si è dotato di un vero e proprio “statuto dell’ordinamento sportivo internazionale”, la Carta olimpica, fra i cui principi fondamentali di portata precettiva e vincolante spicca l’art. 8, secondo cui “The practice of sport is a human right”. Durante il convegno è stata analizzata la normativa suddetta,  valutandone i punti di criticità per  sollecitare gli Stati membri e l’Unione Europea ad approntare una sempre maggiore tutela.

Mario Vitale