Anniversario / La Costituzione compie 70 anni: un patrimonio di valori, principi e regole che costituisce la “casa comune”

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La Costituzione della Repubblica italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Dunque, ha appena compiuto settant’anni. “Il suo patrimonio di valori, di principi di regole” costituisce la “casa comune” di tutti gli italiani, ha ricordato recentemente il Capo dello Stato nel discorso di fine anno, citando la memorabile espressione di uno dei padri costituenti. Il Presidente non lo ha esplicitato in quell’occasione, ma il riferimento è con tutta evidenza alle parole che Aldo Moro pronunciò nell’Assemblea Costituente: “Se nell’atto di costruire una casa comune, nella quale dobbiamo ritrovarci ad abitare insieme, non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita”. Il punto di contatto e di confluenza venne trovato e anche per questo metodo costruttivo l’opera dei padri costituenti rappresenta dopo settant’anni – si era all’indomani della fine della guerra in un mondo radicalmente diverso da quello in cui viviamo –un tesoro prezioso a cui gli italiani hanno dimostrato più volte di essere fortemente legati.
È grazie ad essa (per usare una formula che Mattarella ha aveva usato già nel discorso del 31 dicembre 2016 e che ha significativamente voluto riproporre un anno dopo) che ci riconosciamo come “comunità di vita”.
Ma la Costituzione – ha detto ancora il Presidente – è anche una “cassetta degli attrezzi”. Uno strumento per costruire il futuro, per guidare i processi di mutamento, per “rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre”, secondo quella che è “l’autentica missione della politica”.
Sin dall’inizio la Costituzione è stata così: un punto di partenza ma anche un percorso, un programma, da attuare in rapporto alle concrete situazioni storiche.Del resto la stessa Carta del 1948 ha previsto in modo estremamente preciso le procedure per la sua “revisione”. Procedure che nel richiedere un iter ponderato e complesso, con l’approvazione di ampie maggioranze in Parlamento e, in assenza di esse, della verifica del consenso popolare (lo abbiamo visto con il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016), richiamano in qualche misura il metodo dei costituenti. Un’indicazione che ha un valore speciale in una fase segnata da contrapposizioni sterili e chiusure aprioristiche e dall’illusione che tutto sia soggetto alla mutevolezza di un click.
Gli anniversari servono anche a riprendere in mano le fonti e così vale anche per la Costituzione.
Il testo originale è conservato in tre copie: una presso la Presidenza della Repubblica, una nell’archivio storico della Camera e una terza nell’Archivio centrale dello Stato.
Porta la data del 27 dicembre 1947 e la firma di Enrico De Nicola, allora Presidente della Repubblica, con le controfirme del presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini, e del Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, e il “visto” del ministro  “guardasigilli”, Giuseppe Grassi. Basterebbe soffermarsi sull’identikit politico-culturale di questi quattro personaggi per cogliere la confluenza di apporti che sta dietro il testo della Costituzione – con un contributo sostanziale del “personalismo cristiano” – testo che venne approvato il 22 dicembre 1947 dopo un anno e mezzo di lavori. Gli atti, inclusi quelli della specifica Commissione per la Costituzione, cosiddetta “dei 75” (l’Assemblea Costitutente in quel periodo svolse anche altre funzioni, come votare la fiducia ai governi), compongono un totale di circa 16 mila pagine. Documenti di eccezionale importanza storica e anche rilevanti ai fini dell’interpretazione delle norme approvate.
La Costituzione nel testo originario presenta 139 articoli e 18 “disposizioni transitorie e finali”. I primi 12 articoli contengono i “Principi fondamentali”. Segue una “Parte I” ( artt. 13-54) con i “Diritti e doveri dei cittadini”, divisi in quattro titoli: “Rapporti civili”, “Rapporti etico-sociali”, “Rapporti economici” e “Rapporti politici”. La “Parte II” (artt. 55-139) è dedicata all’“Ordinamento della Repubblica” e si compone di sei titoli: “Il Parlamento”, “Il Presidente della Repubblica”, “Il Governo”, “La Magistratura”, “Le Regioni, le Provincie (con la i, ma ovviamente all’epoca non era un errore), i Comuni” e le “Garanzie costituzionali”.
Ma il testo oggi in vigore non corrisponde in tutto a quello originario, in quanto sono intervenute nel frattempo alcune leggi di revisione costituzionale: 15, che diventano 16 se si tiene conto anche della legge costituzionale del 2002 sulla cessazione degli effetti dei primi due commi della XIII disposizione transitoria, quella relativa ai Savoia. Tra gli interventi di revisione più rilevanti per ampiezza, quello del 2001 che ha modificato il titolo V della Parte II (innovando il sistema delle autonomie locali), mentre è di particolare incisività l’introduzione del principio del pareggio del bilancio avvenuta nel 2012. Da segnalare anche la legge di revisione del lontano 1963 con cui è stata istituita la Regione Molise, quella del 2003 sulla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e quella del 2007 che ha definitivamente eliminato la pena di morte, in origine ammessa nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Stefano De Martis

 

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