Riforma del lavoro: ecco cosa accadrà

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Maria Cristina Catalano

Una delle riforme più discusse del governo Monti è sicuramente quella del lavoro. Per parlarne nel concreto abbiamo intervistato l’avv. Maria Cristina Catalano.

– Quali sono gli ambiti toccati dalla riforma oggi al vaglio delle camere?

Con l’obiettivo di rendere più dinamico il mercato del lavoro e rispondere anche alle sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea, la riforma prevede novità in diversi ambiti incidendo sia sulle forme contrattuali (flessibilità in ingresso), sia sulla materia dei licenziamenti (flessibilità in uscita) sia sulla materia degli ammortizzatori sociali.

– Iniziamo a considerare il tema più caldo della riforma: cosa cambia sull’articolo 18 rispetto ad?

Rispetto ad oggi, la novità principale è che in caso di licenziamento riconosciuto invalido la reintegrazione non è più l’unica sanzione che il giudice deve necessariamente applicare: la conseguenza del licenziamento ingiustificato potrebbe essere anche solo un indennizzo economico, da 12 a 24 mensilità. La reintegrazione rimane in caso di licenziamento discriminatorio, di licenziamento per ragioni oggettive di cui venga accertata la “manifesta insussistenza” o di licenziamento per ragioni soggettive, qualora venga accertato che il fatto non contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso, oppure che il fatto rientra tra i comportamenti punibili con una sanzione conservativa secondo il contratto collettivo applicabile. Una novità importante, nei licenziamenti per ragioni oggettive e disciplinari, è che alla reintegrazione si accompagna un risarcimento limitato nel massimo a dodici mensilità, anche se la sentenza interviene dopo anni dal licenziamento. La riforma prevede poi una procedura di conciliazione preventiva, che creerà certamente problemi alle aziende: non è difficile immaginare che molti, preavvisati dell’intenzione aziendale di licenziarli, saranno tentati di “darsi malati” per sospendere gli effetti del licenziamento.

– Cosa succede invece alle forme contrattuali attualmente esistenti?

La novità più rilevante consiste nella possibilità di stipulare il primo contratto a termine (o la prima somministrazione a termine) con un lavoratore senza necessità di motivazione alcuna, per una durata non superiore a sei mesi. Quanto ai contratti a progetto è prevista innanzitutto una più stringente definizione di “progetto” e il venir meno dell’ipotesi del “programma di lavoro” nonché una più rigorosa regolamentazione delle ipotesi di recesso. Vengono toccati anche i rapporti di collaborazione con i titolari di partita IVA, per i quali è prevista la riconduzione al rapporto di lavoro subordinato qualora si protraggano per più di sei mesi. L’apprendistato diventa poi lo strumento privilegiato per l’accesso dei giovani al lavoro ed è nuovamente prevista una durata minima del contratto di apprendistato.

-Altre modifiche rilevanti?

Sono previste modifiche anche alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni. Sarà ad esempio eliminata la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in caso di procedure concorsuali con cessazione dell’attività dell’impresa e sarà prevista la creazione di nuovi fondi finalizzati a finanziare i trattamenti di integrazione salariale per settori attualmente non coperti da tale ammortizzatore sociale. L’obiettivo è estendere la platea dei destinatari, rivederne gli importi e assicurare attraverso la nuova contribuzione i fondi necessari a sostenere la perdita del lavoro, il sostegno al reddito nella forma della nuova Aspi ossia tramite la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e, comunque, la successiva ricollocazione intervenendo, almeno stando alle premesse formulate, anche sul mercato del lavoro.

 Alessandra Distefano

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