Il caso dei migranti della Sea Watch fa riesplodere in Italia il dibattito sul ruolo delle ONG e, più in generale, sulle possibilità di accoglienza dei migranti da parte del nostro Paese. Inevitabile, con il clamore suscitato dalle ultime vicende della Sea Watch, che tutti finiscano per discutere di sovranità, Unione Europea o diritto internazionale. Il più delle volte impropriamente. Dovrebbe essere compito di un’informazione matura e attenta alla ricerca della verità, quello di far luce sugli aspetti legali del caso. Ma generalmente, i media, non aiutano certo a sgombrare il campo dai sempre più frequenti equivoci. Anzi, aiutano a polarizzare lo scontro politico senza spiegare quali norme sono state violate. E quali invece rispettate.
Italia / Il caso Sea Watch e l’accoglienza dei migranti: quali porti sono sicuri?
Nel caso della Sea Watch, tre sono le domande (legittime) che i cittadini sembrano essersi posti con maggior frequenza. Perché la Sea Watch ha spinto per venire proprio in Italia? La sua comandante ha violato la legge? E più in generale, dobbiamo accogliere tutti i migranti? Proviamo dunque innanzitutto a capire perché la Sea Watch ha deciso di attendere due settimane al largo di Lampedusa, anziché cercare approdo in altri Paesi. Le norme di navigazione in questo caso sono chiare. Qualsiasi imbarcazione compia un’operazione di salvataggio è tenuta a far sbarcare le persone soccorse in un porto sicuro, il primo disponibile. Nel caso dei richiedenti asilo, non può essere ritenuto sicuro il porto di uno Stato dove si compiano aperte violazioni dei diritti umani. E’ questo il caso della Libia.
Non è sicuro nemmeno l’approdo in un paese dove la legislazione sul diritto d’asilo sia incompleta, carente o priva di sufficienti garanzie di tutela o di appello (come la Tunisia). Malta, dal canto suo, non ha ratificato gli emendamenti alle convenzioni sulla ricerca e il salvataggio marittimo, ma soprattutto è un Paese dalle risorse e disponibilità territoriali enormemente più limitate rispetto all’Italia, com’è evidente a chiunque dia un’occhiata alle sue dimensioni. In ogni caso, ci sono stati precedenti tentativi (falliti) con la Tunisia, mentre Malta ha già accolto un numero in proporzione molto maggiore di richiedenti rispetto ad altri Paesi rivieraschi. Per la sua posizione geografica, l’Italia è poi un naturale approdo per gli sbarchi; nonostante ciò, non è neanche il Paese europeo con il maggior numero di arrivi e di richieste d’asilo.
Italia / Il caso dei migranti della Sea Watch: le accuse
Andiamo al punto più controverso della vicenda, ovvero la violazione di norme da parte della Sea Watch. Alla sua comandante – arrestata all’arrivo della scorsa notte a Lampedusa – sono stati contestati al momento due reati: resistenza o violenza contro nave da guerra (a causa dell’azzardata manovra di attracco al porto di Lampedusa) e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in applicazione delle norme del decreto sicurezza bis. Relativamente al primo, bisogna notare che la motovedetta investita (fortunatamente senza conseguenze) al porto di Lampedusa appartiene alla Guardia di Finanza, e quindi non è configurabile come un’unità da guerra. La condotta della Sea Watch la rende invece sicuramente responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Ma questo – come dicevamo – soltanto secondo le norme del decreto sicurezza bis, al quale moltissimi hanno opposto rilievi di costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale marittimo. Tra i vari profili contestati, oltre alla natura stessa del decreto (utilizzabile solo per “necessità e urgenza”, quando invece gli sbarchi in Italia si sono ridotti del 96% negli ultimi due anni), la “presunzione di colpevolezza” di chi compie operazioni di soccorso in mare, equiparato a tutti gli effetti agli scafisti responsabili delle traversate. Una criminalizzazione de facto delle ONG operanti nel settore, in sostituzione (bisogna ricordare) degli Stati che hanno ridotto o annullato la portata delle proprie operazioni di salvataggio.
Le norme del diritto internazionale
Al di là di un’interpretazione stiracchiata della Convenzione di Montego Bay, in base alla quale il transito delle navi di soccorso in mano alle ONG non sarebbe più considerato “inoffensivo”, a suscitare le maggiori perplessità nell’ambito del diritto internazionale sarebbe la mancata considerazione del cosiddetto “stato di necessità”, in base al quale il capitano di una nave può far sbarcare ovunque ritenga sicuro il suo equipaggio, laddove ci sia un comprovato rischio per la sua incolumità. Norme di diritto internazionale scritte o consuetudinarie sulle quali l’Italia può intervenire poco o nulla, dato il rango inferiore della sua legislazione. Questo perchè in nostro paese ha sottoscritto determinati trattati e in ultima istanza fa parte a pieno titolo della comunità internazionale. Riguardo il dovere d’accoglienza dei migranti, è chiaro che esiste un’ampia varietà di interpretazioni politiche al riguardo.
La maggior parte delle quali, va da sé, oggi non ritiene opportune maglie larghe nella gestione dell’immigrazione, in funzione di considerazioni economiche, sociali e demografiche. Il capitolo è molto complesso e andrebbe affrontato in modo più approfondito. Tuttavia, è comunque doveroso ricordare che gli arrivi stranieri stanno compensando la bassa natalità e l’emigrazione italiana all’estero. I vantaggi sociali ed economici dell’immigrazione sono più dibattuti dagli studiosi, ma generalmente, a livello reciproco, sono considerati inversamente proporzionali a seconda del tipo di insediamento che si vuole favorire (giovani maschi in età da lavoro oppure famiglie). Una scelta strategica che l’Italia non sembra intenzionata né in grado di poter fare, assillata da percezioni perlopiù distorte e propaganda. E interessata, ormai da anni, più alle emergenze che alle opportunità strutturali.
Italia / Il caso dei migranti della Sea Watch: salvataggio come dovere morale
Prima di andare oltre, però, occorre fare una distinzione fondamentale. Il salvataggio di vite umane in pericolo nel mare non presuppone la loro accoglienza. Se per questa intendiamo lo stabilimento fisso nel Paese di arrivo. Il soccorso e il salvataggio di persone in pericolo di vita non è solo un atto cogente nel diritto internazionale, superiore a qualsiasi altra norma specifica. E’ anche un dovere morale che distingue gli esseri umani dalle altre forme di vita e prescinde naturalmente da qualsiasi colore politico.
Un’ovvietà forse, ma in questi tempi non si direbbe. Su tutto il resto, ovvero sul collocamento dei migranti arrivati e in attesa di giudizio sul proprio status di rifugiati, esistono invece molte norme e altrettante valutazioni politiche. L’impianto giuridico principale è quello del cosiddetto “Regolamento di Dublino III”, attualmente in vigore nonostante alcuni tentativi di riforma.
Lo status di rifugiato
Esso nella prassi si traduce quasi sempre nella valutazione dello status di rifugiato nel Paese di prima accoglienza, che in moltissimi casi – per ovvi motivi geografici – è proprio l’Italia. Una valutazione che, considerando anche i ricorsi, può durare mesi o anni, e che quindi vincola il Paese di accoglienza a mantenere per tale periodo il richiedente nel proprio territorio. La norma è da molti considerata discriminatoria nei confronti dell’Italia. Tuttavia, i suddetti tentativi di superamento in sede di Parlamento europeo sono stati di fatto boicottati più volte.
Questo con voti contrari e astensioni dagli attuali partiti di governo del nostro Paese. In assenza di nuove regole o proposte di riforma (che non sembrano in programma), l’Italia sarà dunque tenuta a rispettare gli accordi già presi. E avrà poco da lamentarsi nei confronti dei partner europei, che comunque si stanno offrendo di accogliere alcuni dei migranti già sbarcati in Italia. Pur se a fasi alterne, come nel caso Sea Watch di oggi.
Pietro Figuera