Vogliamo esaminare in questa seconda parte gli aspetti organizzativi e giuridici del 5G.
La Pandemia ha fatto scoprire le molte carenze di un Pianeta, in preda ancora ad una organizzazione sociale imperfetta e con convincimenti morali meritevoli di attenta revisione. E quasi incline a valutare il profitto economico, come metro di giudizio del suo benessere.
Gli uomini di cultura e di scienza ed i proprietari dei mezzi di produzione, tutti insieme, dovranno orientare il loro pensiero verso l’ideazione di una nuova organizzazione sociale che collochi al primo posto I’ Uomo. Con la sua storia, la sua dignità, la riscoperta dei valori culturali e morali, le aspirazioni a vivere in armonia col Creato.
Il progresso economico e scientifico deve dunque essere posto al servizio dell’Uomo. Oggi, invece, inaspettatamente, assistiamo quasi ad una subordinazione all’ utile ed al guadagno collettivi. I risvolti negativi, le difficoltà ed i disagi, di un pur generale avanzamento tecnico e scientifico, sono però sotto gli occhi di tutti.
La pandemia può servire a far riflettere sul 5G
Forse il profilo, senza dubbio negativo, di una esperienza dura e spietata come quella del coronavirus, può servire a far riflettere la comunità internazionale. Ancor più di quanto lo possano aver fatto, per esempio, i messaggi di Organi istituzionali ed Amministrazioni Pubbliche e le sollecitazioni, gli stimoli e le proposte, di varie associazioni del volontariato.
La minimizzazione, al più basso livello possibile, degli effetti dell’inquinamento elettromagnetico, è senza dubbio un obiettivo immediato. Obiettivo che potrà essere raggiunto solo col necessario sostegno di tutta la società civile. E col contributo di ciascun elemento di essa, collocato nel suo ambito e ruolo.
5G e il problema salute
Naturalmente, i risultati raggiunti dall’impegno degli ultimi venti o trenta anni, sia sotto il profilo dello sviluppo tecnologico, come pure di quello dei mezzi di prevenzione e tutela dalle ricadute negative di tale sviluppo, non possono certo essere ritenuti traguardi superati e da archiviare.
Alcuni punti fermi di essi permangono e sono quelli che orienteranno le iniziative da intraprendere nei prossimi anni. La composizione, ragionata ed equilibrata di tutti gli interessi, di cui si avverte sempre più la necessità, in nome della tutela dell’ambiente è importante. Anche se ” in un Mondo imperfetto, popolato da uomini imperfetti, nulla è completamente giusto e nulla completamente sbagliato …. “, come si ricava dal messaggio presidenziale di John Kennedy.
Motivo – allora – ancora più pressante, perché sia trovata la via del confronto e del dialogo. Il più importante, tra i dati ormai acquisiti, su cui avviare il confronto riguarda i danni alla salute, accertati dagli studi indipendenti. Tale aspetto della questione, non può essere indubbiamente messo in discussione.
Basilare la sentenza della Cassazione n° 17.438 del 12/10/2012
La decisione della Corte di Cassazione, n° 17.438 del 12/10/2012, riveste a questo proposito un rilevante interesse. Ed ha posto una pietra miliare importante, con l’affermazione di alcuni fondamentali principi di diritto. Essa ha accertato infatti la correlazione tra l’uso del telefono cellulare e l’insorgenza di un tumore al cervello.
Dall’esame del processo era emerso, per i neurinomi, il rischio aggiuntivo, derivato dall’esposizione del ricorrente, per più di dieci anni, alle radiofrequenze dei telefoni portatili e cellulari, con un ruolo concausale delle radiofrequenze sull’insorgenza della neoplasia.
Ciò configurava la probabilità qualificata. Infatti, tra i mezzi di prova ammissibili, la giurisprudenza di legittimità ha valutato le ” conclusioni probabilistiche del consulente tecnico, in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari, dalla durata della prestazione lavorativa, e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, causa della malattia “.
La Cassazione ha pure ammesso l’elevata rilevanza probatoria nel caso in esame, procurata dall’attendibilità degli studi indipendenti, utilizzati dal Consulente tecnico d’ufficio per la redazione della perizia. Essi, infatti, non erano stati finanziati dalle industrie produttrici dei telefoni cellulari.
5G, l’attendibilità degli studi indipendenti
La sentenza della Cassazione ha confermato dunque le conclusioni degli esperti medico – scientifici, circa l’attendibilità degli studi indipendenti, proposti oggi. Ha attribuito a tali studi quel requisito di ” serietà ed autorevolezza “, che dimostrano di meritare. Tutto ciò costituisce allora un precedente, storico e giuridico, di grande rilievo. Apre la strada, inevitabilmente, all’ esame giudiziario sull’insorgenza dei tumori, tra coloro che dimorano nel circondario dei ripetitori di telefonia mobile. Incoraggia l’avvio e la sperimentazione di specifici studi ed approfondimenti, su questo ulteriore aspetto della problematica. Dagli effetti dell’uso del telefono cellulare, per motivi di lavoro, ai risultati delle radiazioni elettromagnetiche sulle zone abitate, la differenza ed il passo, sono quindi da ritenersi, minimi. La prospettazione di associare la radiofrequenza, dalla categoria 2/B a quella 2/A, ( cancerogeno certo per l’uomo ) è ritenuta un altro punto fermo di partenza, di importanti ed ulteriori sviluppi.
5G, il principio di precauzione
La Comunità Europea ha da tempo accolto il principio di precauzione e gli Stati membri, che la costituiscono, hanno adeguato i rispettivi ordinamenti, in base ad esso.
Su quello però che possa costituire un pericolo per la popolazione, non c’è ancora una condivisione di punti di vista, all’interno della stessa CE, come pure entro i singoli Stati. La Comunità medico – scientifica, per esempio, ha da tempo chiesto I’ adozione di linee – guida, per l’uso dei telefoni cellulari, e per tutelare i soggetti più vulnerabili ed i bambini. Cosa è stato fatto nel nostro Paese ? Quanto al principio di precauzione, la situazione presenta oggi carenze e lacune, legislative e regolamentari.
5G, luci e ombre della legge n. 36/2001. Applicazione della linea del rischio
La legge 22/02/2001, n. 36, è unanimemente conosciuta come la legge quadro che ha determinato o disciplinato il modo in cui è stata resa possibile agli Enti Locali la regolamentazione del corretto ” insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici. ( art.8 )
Come vedremo, le norme non restano esenti da critiche. Precisiamo, però, che, in pratica, è stata la giurisprudenza amministrativa a disciplinarne l’applicazione. La Corte Costituzionale, infatti, con le sentenze 307 e 331 del 2003 ha, in sostanza, ” blindato ” la stessa legge 36/2001 ed il decreto attuativo, dell’ 8/07/2003, nella parte in cui fissano i limiti di attenzione dei campi elettromagnetici.
L’ aspetto controverso è stato quello di limitare o contrarre il potere d’intervento regionale, per quanto era possibile a ciascuna regione. E approvare limiti ancora più rigidi, rispetto a quelli statali. Al posto di privilegiare la minimizzazione del rischio, la Corte ha valutato altri interessi e la necessità di rendere uniforme, a livello nazionale, l’applicazione della linea del rischio. ( Consiglio di Stato, n. 1159 / 2008 )
Gli altri problemi legati al 5G
I magistrati amministrativi hanno elaborato una vera e propria disciplina delle modalità d’installazione degli impianti di telecomunicazione mobile, affermando, a questo riguardo, alcuni importanti principi, in materia di regolamenti ( regionali e comunali ).
Regioni e Comuni hanno poteri concorrenti, in ordine ai c.d. ” criteri localizzativi “, con confini al loro interno, non sempre chiari ed evidenti ( art.3, c.l, lett. d,ed art.8, c.l, lett. e, del dettato normativo ), della legge quadro 36/2001. Vi sono criteri localizzativi, con divieti d’installare su specifici edifici – che sono permessi. E vi sono invece limitazioni alla localizzazione, che sono criteri distanziali generici ed eterogenei, che non sono ammessi. Secondo la giurisprudenza amministrativa, costituiscono un intralcio all’uniforme diffusione della comunicazione mobile, entro il territorio dell’ Ente locale.
I Comuni hanno gli elementi per decidere
I Comuni sono tuttavia tenuti ad organizzarsi per mezzo del regolamento di telefonia mobile . In esso possono introdurre limitazioni agli impianti a tutela degli interessi artistici e paesaggistici ed a tutela anche della salute, qualora, in determinate zone cittadine, l’inquinamento elettromagnetico dovesse superare i limiti stabiliti per legge. I Comuni hanno gli elementi per decidere, in modo motivato, equilibrato e ragionato. Possono valutare ed apprezzare tutte le esigenze e tutti gli interessi. La giurisprudenza amministrativa ha sempre auspicato la composizione motivata di tutti gli interessi.
Sebastiano Catalano