Spesso, nei giudizi, siano, ad esempio, relativi a pagamento di debiti o a manutenzione strade, gli enti pubblici hanno la peggio. Fa notizia, quindi, venire a conoscenza che il Comune di Giarre, nel contestare alcune fatture per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione poste a fondamento di un decreto ingiuntivo, si è visto riconoscere le proprie ragioni da un giudice del tribunale di Palermo, almeno in un passaggio importante del giudizio di opposizione.
Questi i fatti. La Banca Sistema SpA aveva chiesto ed ottenuto, con ricorso, l’emissione di un decreto ingiuntivo, in qualità di cessionaria di un credito (che possiamo definire ormai presunto) da parte della Enel Sole Srl, inerente fatture per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione da parte della ditta Enel Sole.
V’è da precisare che la società Enel Sole, in effetti fino al 31 dicembre 2013, ha gestito gli impianti di pubblica illuminazione di propria competenza nel Comune di Giarre, provvedendo alla sostituzione di lampade, reattori, morsetterie, portalampade, condensatori, al mantenimento in efficienza dei pali di sostegno, alla pulizia dei riflettori e delle gonnelle, alla regolazione delle cellule fotoelettriche, e ciò grazie ad una convenzione stipulata alla fine del 1976.
Senonchè, anche dopo la disdetta del contratto da parte del comune ionico-etneo, la Enel Sole ha continuato ad emettere fatture per la gestione degli impianti, ovviamente mai pagate dall’ente.
Successivamente, la Banca Sistema, come detto cessionaria del presunto credito portato da dette fatture emesse dal 31 gennaio 2014 al 30 novembre 2016, ha ottenuto da parte del Tribunale di Palermo l’emissione di un decreto ingiuntivo a pari ad € 576.354,41, oltre interessi e spese legali, a carico del Comune.
Nel relativo giudizio di opposizione intrapreso dall’ente, con ordinanza del giudice dott.ssa Rachele Monfredi del 17 aprile scorso, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5175/17 avanzata dalla società Banca Sistema. In particolare il giudice, accogliendo le argomentazioni prospettate dalla difesa del comune di Giarre, ha ritenuto che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ovverosia fatture e prospetti riepilogativi, è in massima parte di formazione unilaterale e come tale non idonea a supportare la pretesa creditoria nel giudizio di merito; “non è idonea a tal fine neppure l’ulteriore documentazione in atti –si legge nell’ordinanza- costituita da un contratto scaduto nel 1977 e da missive a firma di funzionari comunali, come tali privi del potere di impegnare l’ente”.
“Esprimo la mia soddisfazione per l’esito in questa fase del giudizio –ha commentato con soddisfazione il sindaco di Giarre avv. Angelo D’Anna- La verifica puntuale di tutte le posizioni creditorie verso l’Ente rappresenta uno dei prossimi obiettivi che vogliamo e dobbiamo attenzionare”.
Per dovere di cronaca, va precisato che il giudizio di opposizione prosegue. L’ordinanza di non accoglimento della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo rappresenta comunque un primo importante passo verso una sentenza conclusiva favorevole all’ente.
Mario Vitale