Molto spesso sembriamo confondere il rigore delle norme con l’inflessibilità delle pene; inoltre spingiamo la teorica ricerca del responsabile fino alla paralisi della macchina giudiziaria.
Ultimamente il caso “costa concordia” ha fatto molto parlare in tal senso, nel senso che nessuno sembra soddisfatto delle pene -troppo tenui- che sconteranno i vari protagonisti, eccetto il capitano Schettino che è ancora in attesa di processo.
Non è così nei paesi anglosassoni, senza che questo atteggiamento venga confuso con il lassismo o peggio con la resa dello stato di fronte alla delinquenza.
In Inghilterra il primo esame dei fatti viene affidato a funzionari che noi definiremmo “non togati” e questi hanno la facoltà di archiviare il caso anche quando riscontrino l’esistenza del reato ma giudichino che lo Stato (del quale sentono l’esistenza e si onorano di far parte) non abbia convenienza a perseguire il colpevole senza con questo ledere il diritto sostanziale dei cittadini. In questo modo si sgombra il campo da procedure costosissime rispetto alla futilità dei casi e che intasano i tribunali per anni a scapito dei casi più gravi. Ad esempio: stabilire se un ramo caduto abbia o meno graffiato una vettura non può costare 10 o 100 volte il valore del danno ne richiedere 10 anni.
Senza questa ragionevole semplificazione continueremo ad avere una inefficienza che si traduce che si traduce in sostanziale ingiustizia. Questa strada educa anche i cittadini a rivolgersi alla giustizia solo quando sia davvero inevitabile.
Per quanto invece riguarda l’inflessibilità delle pene, va innanzi tutto ricordato che oggetto del giudizio –e delle eventuali condanne- non sono entità astratte ma uomini e donne in carne ed ossa. Occorre quindi fare lo sforzo di capire le motivazioni, e dopo, di calibrare la pena. Ricordando sempre che il fine ultimo non è creare un’afflizione che pareggi in qualche modo il danno fatto, ma quello di recuperare un essere umano all’assemblea civile.
Va infine ricordato che alle volte la pena è frutto di un patteggiamento: lo Stato attenua la pena in cambio di un comportamento che acceleri e semplifichi l’accertamento delle responsabilità. È incongruo istituire questa fattispecie e poi lamentarsi per l’esiguità della pena.
Alessandra Distefano