Politica / E’ possibile la rielezione del Presidente della Repubblica?

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Sergio Mattarella

A poche settimane di distanza dalla data fissata ( 18 Gennaio 2022 ) per l’avvio dello scrutinio sul presidente della Repubblica, le forze politiche s’interrogano ancora sulla ricerca del candidato condiviso dalla più ampia maggioranza possibile dei suffragi parlamentari.

È del resto comprensibile che, in una elezione di 2° grado, quale è in verità l’investitura del nuovo capo dello Stato, il candidato indicato possa emergere soltanto dopo riunioni e trattative, tra i partiti politici ed all’ interno di essi, e dopo un lungo e laborioso sviluppo.
Pure il risultato di un patto tra i vari gruppi politici e tra questi ultimi ed il candidato designato, può favorire la prospettiva di una valutazione unitaria. È la storia delle Istituzioni repubblicane a dimostrarlo. La decisione sul nuovo capo dello Stato, infatti, non ha trovato sempre la sintesi entro le prime iniziali manifestazioni del voto. Anzi ha avuto spesso bisogno di un periodo di tempo, sensibilmente più lungo.

La storia delle elezioni Presidenziali nel nostro Paese

Dalla ormai ampia disamina sulle elezioni per il Quirinale, è possibile far emergere numerosi episodi di “fumata nera”. Cioè infruttuose votazioni, condotte lungo diversi giorni, in condizioni di incertezza politica, con candidati in bilico, certi di ottenere i risultati sicuri, e poi invece bruciati, per pochi o pochissimi voti di differenza. Con il disappunto e la delusione serpeggianti tra tutti i protagonisti della lunga maratona parlamentare. Il consenso sulla persona del nuovo capo dello Stato è stato in gran parte dei casi il frutto del voto entro l’ambito della maggioranza semplice degli aventi diritto, fatta salva qualche eccezione.

presidente Mattarella
Sergio Mattarella, presidente della Repubblica uscente

La rielezione del 2013

Infatti, nel 2013, la condizione politica d’incertezza parlamentare sui diversi candidati ha reso vana la speranza che, in tempi ragionevolmente brevi, i grandi elettori potessero esprimere un accordo sul nuovo Presidente. Lo stesso Parlamento chiese allora al capo dello Stato uscente – fatto fino a quel momento senza precedenti – di accettare la rielezione, nell’interesse superiore del Paese. E, questo fatto, con riluttanza, Giorgio Napolitano accettò, e solo per un breve periodo.

La rielezione del Presidente : ammissibile solo in casi eccezionali ?

Intorno alla rielezione del capo dello Stato – almeno fino al 2013, come abbiamo visto – era sorta la consuetudine costituzionale di non ritenerlo rieleggibile, de iure condito. L’art. 85, 1° comma della Costituzione afferma che “ il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni “. Ciò non preclude espressamente e di fatto la rielezione del capo dello Stato, ma non contempla neppure espressamente una ricandidatura al Quirinale del Presidente uscente.

Il modo dell’avvenuta rielezione di Giorgio Napolitano, nel 2013, lascerebbe forse intendere o comprendere che il Parlamento, probabilmente, ritenne d’infrangere quella che allora era la prassi costituzionale nella storia repubblicana, solo per motivi eccezionali. E le stesse dimissioni del Presidente Napolitano, dopo breve tempo dall’inizio del secondo mandato, lascerebbero filtrare quel tacito consenso alla rielezione, limitato, per così dire, da motivi specifici ed urgenti. Motivi non condizionabili dalla normalità della non rieleggibilità del capo dello Stato.

La non rieleggibilità del capo dello Stato

Potrebbe essere questa, allora, l’interpretazione possibile del sibillino dettato costituzionale. Anche in questa attuale occasione, del voto per il Quirinale, potrebbero ripresentarsi le condizioni del 2013. E potrebbe riproporsi la candidatura del presidente uscente, Sergio Mattarella. Ove il Parlamento non dovesse trovare un consenso su alcuno dei candidati proposti, potrebbe sempre chiedere al presidente uscente di accettare la rielezione, nel supremo interesse del Paese e per senso del dovere verso la Nazione. Questo ovviamente non significa che il dibattito sulla revisione costituzionale dell’art. 85 debba essere evitato e tutto possa permanere nell’attuale formulazione di precetti, oggi ormai superati, a ben 74 anni dalla promulgazione della Carta del 1948.

Il Presidente della Repubblica eletto per nove anni ?

È stato molto efficacemente scritto che il capo dello Stato è eletto dal Parlamento “ seppure con dei correttivi volti ad evitare che egli fosse espressione della sola maggioranza parlamentare e fosse compromessa la sua funzione di controllo sulle Camere, si scelse di farlo sostenere da una maggioranza qualificata o quanto meno assoluta. Inoltre fu deciso di dare alla carica una durata di sette anni, superiore a quella della vita delle camere del Parlamento”. Tale struttura costituzionale è perfettamente aderente ai nostri tempi. Ed è stata il frutto di precise scelte che miravano a stabilire, per il Quirinale, un perfetto ruolo di garanzia democratica.

Garanzia democratica per nove anni ?

Se il presidente della Repubblica esercitasse i suoi poteri costituzionali per nove anni, al posto degli attuali sette, ciò non sarebbe in conflitto col dato di fatto che comunque il suo periodo di mandato resterebbe sempre superiore alla durata di carica delle camere, fissata in cinque anni. Non intaccherebbe la ratio della precedente architettura costituzionale.

Sono state pure rilevate con efficacia forti analogie tra le funzioni dei due Organi Costituzionali, appunto il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.
Al Presidente spetta il controllo preventivo di legittimità sulle leggi appena votate dal Parlamento e prima della promulgazione. Esse possono essere rinviate al Parlamento. Al Presidente spetta pure l’intervento sui conflitti tra poteri dello Stato ( Esecutivo e giudiziario ) ( Parlamento e Governo ).
Alla Corte Costituzionale sono demandati invece il controllo successivo di legittimità sulle leggi e gli altri atti aventi valore di legge. E anche  gli interventi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. La Costituzione ha assegnato un periodo di carica di nove anni ai giudici costituzionali, mentre ha riservato solo sette anni al Presidente della Repubblica.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra affermato, parrebbe possibile l’intervento correttivo sulla Carta Costituzionale, con l’abolizione dell’ormai anacronistico “ semestre bianco “. Ed anche il collegamento della durata del periodo di carica del Presidente della Repubblica con quello dei giudici costituzionali. Dovrebbe essere per tutti equivalente a nove anni. Insieme con siffatta modifica della Carta, sarebbe pure affermata la non rieleggibilità del capo dello Stato. Tali minimi interventi renderebbero la nostra Costituzione, per quanto concerne la permanenza della carica del capo dello Stato, in perfetta sintonia con quanto contemplato dagli altri Paesi dell’ UE.

Sebastiano Catalano