Riflessione / Quel “Governatore”… che non esiste

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sede presidenza Regione siciliana

In occasione delle elezioni regionali degli ultimi anni e, attualmente, anche in occasione delle quotidiane e turbolente dispute tra lo Stato e le Regioni sulle rispettive competenze in materia sanitaria, abbiamo letto e ascoltato il termine “governatore”. Ciò con una frequenza mai avvertita prima.
Ne fanno uso – e abuso – soprattutto giornalisti, commentatori politici, qualche autore di testi scolastici e persino rappresentanti delle istituzioni – i quali ben dovrebbero conoscere la natura e la valenza giuridica delle cariche che ricoprono – al punto da indurre gran parte dei cittadini a prendere per buona tale definizione, con la quale si vorrebbe indicare la prima carica di una Regione.

 

La parola “governatore”, derivata dal greco κυβερνήτης (pr. kyvernítis) e successivamente dal latino gubernator, indica in origine un “timoniere”, colui che manovra il timone o le vele di un’imbarcazione. Per estensione, il titolo di “governatore” nell’antichità era stato attribuito ai rappresentanti di Roma nelle provincie dell’Impero. Ma risale al periodo compreso tra la fine del Basso Medioevo e l’inizio dell’Era Moderna – più o meno in coincidenza con la scoperta dell’America e lo sviluppo del colonialismo – una maggior diffusione del titolo con il quale viene indicato colui che regge un territorio in rappresentanza di un’autorità centrale.

Il governatore secondo l’enciclopedia Treccani

Ciò premesso, chiediamoci dunque chi sia il “governatore” come oggi viene inteso. I vocabolari e i testi giuridici concordano sulla definizione del termine. Per tutti è sufficiente citare l’enciclopedia Treccani – la cui autorevolezza è indiscutibile – ove alla voce “governatore” leggiamo che trattasi di un «Alto funzionario che governa un territorio in nome dell’autorità politica che lo ha nominato. Storicamente è designazione di un ufficio ben determinato, con mansioni varie secondo i tempi e i luoghi. A cui sono attribuiti spesso, oltre ai poteri politici e amministrativi, anche quelli militari. In particolare si è chiamato governatore il capo del potere esecutivo di una colonia, il cui territorio ne circoscriveva l’ambito della competenza; per ragioni pratiche il governatore esercitava anche funzioni legislative e giurisdizionali». È bene sottolineare subito che, in questa sede, ci si propone di chiarire il significato del termine rimanendo esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento istituzionale italiano.

Proprio con l’attribuzione delle funzioni anzidette, nella storia italiana pre-unitaria, governatori erano presenti in alcuni territori in rappresentanza dei sovrani dei vari Stati in cui era suddivisa la Penisola. In particolare, nel Regno di Sardegna il governatore era l’organo “monocratico” che rappresentava il governo centrale nelle provincie. Funzione che, dopo l’Unità nazionale (1861), sarà assunta dal “prefetto”.

palazzo d'Oleans
(Palazzo d’Orleans-dire.it)

Il governatore nel ventennio fascista

Ritroviamo ancora la figura del governatore durante il ventennio fascista con l’istituzione del Governatorato di Roma (1925-1944), ove era attribuita a un funzionario statale la guida amministrativa della Capitale. Infine, dal 1936 al 1941, furono nominati dal regime i governatori per l’amministrazione dei territori coloniali di Amara, dell’Eritrea, di Harar, di Galla e Sidama, dello Scioa e della Somalia (tutti facenti parte dell’AOI, Africa Orientale Italiana), nonché del Dodecaneso e della Libia.
Con l’avvento della Repubblica e con la fine del colonialismo, tale figura scompare, salvo che per un ente autarchico come la Banca d’Italia, alla cui guida è posto un governatore, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Governo, il quale «rappresenta la Banca d’Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi» (Statuto della B. d’I., art. 25 c. 1).

Uso improprio del termine governatore

Tornando all’oggetto della nostra riflessione, possiamo dunque affermare che il termine governatore,  così  come si usa oggi  in Italia, non solo è scorretto, ma denota anche la scarsa conoscenza della nostra Costituzione repubblicana da parte di quanti lo usano. «Si tratta di un uso improprio – riporta Wikipedia –, riconducibile a un frequente fenomeno di acculturazione giornalistica al modello federale statunitense, poiché nessuna norma prevede ufficialmente tale titolo». Peraltro – è bene ricordarlo – il modello americano configura una federazione di Stati e non di Regioni.

Si tratta di una lacuna che persino gli sbandierati programmi scolastici di Educazione civica – o di quella che oggi è chiamata “Cittadinanza e Costituzione” – non sono ancora riusciti a colmare perché, nella quasi totalità dei casi, lo studio della Carta costituzionale, nelle poche scuole che lo praticano, è limitato ai primi dodici articoli, riguardanti i “Principi fondamentali”. Solo in pochi casi vengono trattati i successivi articoli della prima parte. Cioè “Diritti e doveri dei cittadini”, che contempla i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. E trascurati quasi del tutto quelli della seconda parte riguardanti l’“Ordinamento della Repubblica”. Qui sono esposte le funzioni del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della Magistratura e degli Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni), nonché le garanzie costituzionali.

Dunque, poiché «il termine designa il titolare dell’ufficio supremo locale, rivestito di alte funzioni di governo, preposto alle dipendenze delle autorità centrali» (v. Treccani), è da escludere che l’abusato titolo di “governatore” discenda da una procedura elettiva. Quale invece è quella esercitata in Italia dalle attuali autorità politiche regionali – che ricoprono quel ruolo in quanto “eletti” attraverso una consultazione popolare (le elezioni regionali). Anziché per effetto di una delega dell’autorità centrale che li incarichi di esercitare in propria vece il potere esecutivo nel territorio loro assegnato.

Non governatore, ma presidente della Giunta regionale

Quale titolo spetta allora alla massima autorità regionale? Sembrerebbe scontato quello di “Presidente della Regione”. Se per comodità discorsiva possiamo accettarla, anche questa definizione è formalmente errata. Infatti la Costituzione italiana non prevede la carica di “Presidente della Regione”, bensì quella di “Presidente della Giunta regionale”.

L’articolo 121 così recita: «Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. (…) Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile». Pertanto, conformemente al dettato costituzionale, la definizione corretta è quella di “Presidente della giunta regionale”. O, per semplificare, Presidente della giunta veneta, della giunta toscana, della giunta ligure, della giunta campana, della giunta pugliese e via dicendo.

Tuttavia è bene chiarire che fa eccezione la Regione Sicilia. Al cui capo della Giunta è riconosciuto il titolo di Presidente della Regione, in forza del proprio Statuto speciale avente rango costituzionale: «Organi della Regione sono: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione» (art. 2).

Errori ripetuti

Pertanto, se qualche Regione volesse attribuire una diversa qualificazione al Presidente della Giunta regionale – come ad esempio quella di “governatore” – troverebbe un ostacolo nell’art. 123 della Costituzione, il quale al primo comma prevede che lo Statuto regionale deve essere «in armonia con la Costituzione». Di conseguenza, non può essere derogato il citato art. 121 poiché, in caso contrario, «Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale». (art. 123, c. 2). Non a caso, in occasione delle consultazioni elettorali, i manifesti e le schede riportano l’intestazione “Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

Purtroppo le informazioni circolano oggi attraverso percorsi e strumenti telematici che superano in velocità i tradizionali canali costituiti dalle grandi testate giornalistiche e radiotelevisive. Queste esprimevano una forma di comunicazione più lenta, ma certamente più riflessiva e documentata. Queste, a loro volta, hanno finito per conformarsi a un mercato delle notizie che non conosce sosta. In cui per fretta o per negligenza molti scrivono senza pensare.
Spesso ripetendo (anche in buona fede) errori che purtroppo trovano consolidamento e accettazione nell’uso frequente di linguaggi inappropriati e talvolta fuorvianti. Per non dire dell’esagerato uso di acronimi e forestierismi che rendono spesso incomprensibile il messaggio al lettore e all’ascoltatore. Oppure di certi latinismi spacciati per inglesismi maldestramente pronunciati (ma ciò merita un discorso a parte).

 

Un’informazione documentata e rispettosa del linguaggio può contribuire non solo a rendere accessibile e corretto il messaggio, ma anche a spegnere le velleità di quanti intenderebbero ostentare un titolo non previsto dall’ordinamento costituzionale, come già nel 2008 ammoniva il giurista Nazareno Saitta, il quale suggeriva ai giornalisti di non chiamarli più «governatori» poiché, «a furia di sentirsi chiamare così, stanno finendo per credere di esserlo davvero».

Paolo Amato

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