Nell’aula magna della facoltà di Economia di Catania, si è svolto l’incontro “La situazione del sistema bancario in Sicilia ed il ruolo della Banca d’Italia”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti come evento formativo.
Nell’ambito dell’interessante e corposo pomeriggio formativo, il dott. Gennaro Gigante, direttore della sede di Catania, ha illustrato i compiti della Banca d’Italia e i diversi servizi rivolti ai cittadini. Tra questi ultimi di particolare interesse è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR: Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche, istituti di pagamento (IP) o istituti di moneta elettronica (IMEL).
Agevoli informazioni al riguardo possono essere mutuate dal sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it e nel sito ufficiale della risoluzione stragiudiziale delle controversie, www.arbitrobancariofinanziario.it, dove è presente una documentazione esplicativa scritta in maniera chiara e semplice, senza tecnicismi e “burocratese”.
Da queste fonti si apprende come l’Arbitro Bancario Finanziario sia stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). E’ un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia ed articolato sul territorio nei Collegi di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Palermo.
Dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario, il cliente può ricorrere, anche telematicamente pagando solo 20 euro di spese per la procedura, all’ABF: il ricorso viene deciso sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario) per la quale non è necessaria l’assistenza legale.
Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, si legge nel documento “ABF in parole semplici” disponibile nel relativo sito, non sono vincolanti ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell’ABF, la parte interessata può ricorrere al giudice ordinario, anche se risulta molto elevato il tasso di adesione da parte degli intermediari.
Dalla relazione dell’attività svolta dall’ABF nel 2018 emerge come i ricorsi presentati siano stati 27.041 di cui il 64% relativi alle cessioni del quinto; il 69% dei ricorsi è stato sostanzialmente favorevole ai ricorrenti con 21 milioni di euro riconosciuti alla clientela, attestando quindi l’ Arbitro Bancario Finanziario come un’opportunità di tutela semplice, rapida (circa 60 giorni dall’acquisizione della documentazione) ed economica.
Katya Musmeci