SUPERBONUS 110% / Cos’è, come si ottiene e a chi conviene

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In queste settimane si sente molto parlare del cosiddetto Superbonus 110%, ma in pratica che cos’è, in cosa consiste, a chi spetta, e, soprattutto, conviene veramente? Istituito con la legge del 17 luglio 2020 n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, Il SUPERBONUS è una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per determinati interventi effettuati su immobili residenziali, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (anche se è già in discussione un’ulteriore interessante proroga per gli anni successivi). Ma la novità interessante della misura è che è possibile cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110% senza anticipare alcuna spesa, qualora si rientri nelle cifre massime previste.  I soggetti potenzialmente beneficiari della misura sono principalmente:

  • Persone fisiche, che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • Condomìni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • Onlus, associazioni del terzo settore e società sportive dilettantistiche

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori. Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali. Gli interventi che prevedono Ecobonus al 110% nel settore edilizio si dividono in due categorie, i cosiddetti trainanti, di cui almeno uno è obbligatorio, e i cosiddetti aggiuntivi per accedere alla misura; elenchiamo gli interventi trainanti:

  • Realizzazione di isolamento termico. Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.
  • Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. In particolare, accedono al superbonus 110% gli interventi: a) sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe; b) Sugli edifici unifamiliari: sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

Messa in sicurezza antisismica. Si ottiene anche una detrazione fiscale del 110% sugli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Se viene eseguito almeno uno degli interventi trainanti sopra elencati, possono essere ammessi all’agevolazione anche gli interventi cosiddetti aggiuntivi a patto che vengano eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi trainanti. I principali interventi aggiuntivi sono:

  • Interventi di efficientamento energetico
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (es. infissi, pannelli fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, recupero facciate, ecc.), che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti dalla stessa fissati, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti sopra riportati e precisati dal decreto e nei relativi limiti di spesa previsti;

Attenzione ai dettagli. E’ una misura interessante ma bisogna saperla farla gestire bene dai tecnici seguendo rigorosamente tutte le procedure, pena la nullità delle agevolazioni fiscali, con conseguente pagamento diretto dei costi sostenuti. Alcuni tra i principali dettagli da attenzionare sono:

  • Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • Nelle unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%;
  • E’ necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale e dell’edifico unifamiliare o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Previsto un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
  • In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
  • Sono previsti massimali che saranno applicabili a tutti gli interventi che rientrano nel perimetro dell’ecobonus.

La novità interessante della misura è che è possibile cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110%, il contribuente può optare, per 3 misure di sgravio, seguendo i limiti di spesa previsti:

  • Detrazione dell’importo del 110% in dichiarazione dei redditi di cui ha diritto alla ripartizione in 5 anni o alternativamente:
  • Sconto in fattura, che è un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso. In poche parole, la ditta stessa si farà carico del 100%, concesso dallo Stato, delle spese (guadagnando il 10% in più restante);
  • Cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, a banche o altri intermediari finanziari.

Si tratta pertanto di un provvedimento che, per quanto meritevole di programmazione dettagliata con il supporto di tecnici, non si è mai visto peer convenienza nel nostro Paese: sarà possibile certamente generare una notevole mole di lavoro per numerose ditte, finalizzato a rendere gli edifici ristrutturati più sicuri ed ecosostenibili.

G. C.

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