Unioni civili / Approvato al Senato il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso e delle convivenze

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A seguito della mozione di fiducia presentata dal governo Renzi, è stato approvato con 173 voti a favore e 71 contrari il maxiemendamento che disciplina le unioni civili. Un solo articolo, composto da 69 commi, che sostituisce i 23 del Ddl Cirinnà e introduce un nuovo istituto specifico per le persone dello stesso sesso.

Con 173 voti a favore e 71 contrari è stato approvato in Senato, a seguito della mozione di fiducia presentatasenatoDdlCirinna2feb2016_0099_resize-755x491 dal governo, il maxiemendamento che disciplina le unioni civili. Un solo articolo, composto da 69 commi, che sostituisce i 23 del Ddl Cirinnà e introduce un nuovo istituto specifico per le persone dello stesso sesso, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, e disciplina le convivenze di fatto.

Per stipulare un’unione civile, le due persone devono essere maggiorenni e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile che provvede alla registrazione. Non è possibile contrarre un’unione civile per persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile; per chi è stata riconosciuta un’infermità mentale, chi sia stato condannato in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile dell’altra parte; per persone che tra loro sono parenti. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile e quella costituita con la violazione di una di queste cause può essere impugnata da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale.

Cognome. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Diritti e doveri. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni. Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applica il codice civile e le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. La morte di una delle due persone determina lo scioglimento dell’unione, così come lo determina la volontà di scioglimento di una delle due persone manifestata davanti all’ufficiale di stato civile. In questo caso l’unione si scioglie dopo tre mesi dalla dichiarazione.

Adozioni. Il comma 20 prevede esplicitamente che al fine di tutelare diritti e doveri, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (quella che regola le adozioni, n.d.r.) salvo il fatto che in questo caso resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Convivenze. Dal comma 36 vengono regolate le convivenze di fatto, intendendo per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Sono estese le norme riferite al matrimonio nel codice civile come quelle relative alla detenzione in carcere, la malattia e il ricovero di una delle due parti, il ricongiungimento familiare se una delle due persone è straniera, il congedo matrimoniale, gli assegni familiari, i trattamenti assicurativi. Le persone che formulano un patto di convivenza possono designarsi a vicenda per prendere decisioni in caso di malattia o in caso di morte. Se una delle due persone muore, quella che sopravvive ha diritto all’eredità e all’eventuale pensione di reversibilità.

Contratto. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza le cui modifiche e risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità. Il professionista che ha ricevuto l’atto deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto è affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; in violazione del comma 36; da persona minore di età. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.

Tutele in caso di scioglimento. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto di una delle due parti di ricevere alimenti qualora versi in stato di bisogno, come per i matrimoni civili, assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata dal codice civile.

Emanuela Vinai

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